Processo penale - Esecuzione di pena detentiva - Irreperibilità o latitanza del condannato - Consegna, anziché notificazione, al condannato dell'ordine di carcerazione e del decreto di sospensione di tale ordine, ovvero mancata previsione di revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena e di causa ostativa alla stessa sospensione in caso di irreperibilità del condannato - Lamentata disparità di trattamento tra imputato e condannato e tra gli stessi condannati, con violazione del principio di obbligatorio esercizio dell'azione penale e della funzione rieducativa della pena - Sopravvenuta modifica legislativa della disposizione denunciata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione atti al giudice remittente perché valuti se sia tuttora rilevante nei procedimenti a quibus la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 656, commi 5, 8 e 9, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165, nella parte in cui prevede (comma 5) la consegna al condannato dell'ordine di carcerazione e del decreto di sospensione di tale ordine, in luogo della loro notificazione ai sensi degli articoli 148 e seguenti del cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 112 della Costituzione, e nella parte in cui non prevede (commi 8 e 9) che la condizione di irreperibilità o di latitanza del condannato costituisca, rispettivamente, causa di revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive e causa ostativa della sospensione stessa, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, per la lamentata disparità di trattamento tra imputato e condannato e tra gli stessi condannati, con violazione del principio di obbligatorio esercizio dell'azione penale e della funzione rieducativa della pena, considerato che, successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione, e' stato emanato il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, il cui articolo 10 ha modificato l'articolo 656, comma 5, secondo periodo, incidente sulla disciplina dell'ordine di esecuzione della pena detentiva e del decreto di sospensione della stessa. A.G.