Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Emissione della sentenza senza che vi sia stato un giudizio di colpevolezza dell'imputato - Lamentato contrasto con la direttiva della legge delega escludente l'introduzione di un nuovo genere di sentenza (non di condanna, né di proscioglimento), con i principi della libertà personale, della personalità della responsabilità penale, della presunzione di non colpevolezza, della funzione rieducativa della pena, nonché con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza e di obbligatorietà dell'azione penale - Attinenza della norma censurata al giudizio di cognizione e non alla fase dell'esecuzione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente l'applicazione della pena su richiesta delle parti senza che vi sia un giudizio di colpevolezza, sollevata, nel corso di un giudizio di esecuzione, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, 76 e 112 della Costituzione per il lamentato contrasto con la direttiva di legge delega escludente l'introduzione di un nuovo genere di sentenza (non di condanna, né di proscioglimento), con i principi della libertà personale, della personalità della responsabilità penale, della presunzione di non colpevolezza, della funzione rieducativa della pena, nonché con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza e di obbligatorietà dell'azione penale, atteso che nella fase dell'esecuzione sono prive di rilevanza le questioni aventi a oggetto norme che - quale appunto quella censurata - attengono al giudizio di cognizione. - Sulla irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto norme che attengono al giudizio di cognizione, sentenze nn. 208/1987 e 18/1978, ordinanze nn. 14/2000, 143/1999 e 437/1997. A.G.