Ordinanza 575/2000 (ECLI:IT:COST:2000:575)
Massima numero 25994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  14/12/2000;  Decisione del  14/12/2000
Deposito del 21/12/2000; Pubblicazione in G. U. 27/12/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposta di registro - Cumulo di agevolazioni fiscali - Disciplina sopravvenuta - Divieto di rimborso dell'imposta pagata - Intervenuta illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui, pur ammettendo la possibilità di cumulo dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa dal decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 e dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, non prevede il rimborso dell'imposta già pagata; tale norma, infatti, é già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, in parte qua, con la sentenza n. 416 del 2000. M.R.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte