Sentenza 110/2022 (ECLI:IT:COST:2022:110)
Massima numero 44813
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
05/04/2022; Decisione del
05/04/2022
Deposito del 05/05/2022; Pubblicazione in G. U. 11/05/2022
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Coordinamento della finanza pubblica - Istituzione, da parte delle Regioni, del Fondo per l'occupazione dei disabili - Vincolo di destinazione delle somme incassate dall'irrogazione di sanzioni al datore di lavoro inadempiente agli obblighi assunzionali e dai contributi per esonero dagli obblighi stessi - Natura di principio fondamentale della materia. (Classif. 036006).
Bilancio e contabilità pubblica - Coordinamento della finanza pubblica - Istituzione, da parte delle Regioni, del Fondo per l'occupazione dei disabili - Vincolo di destinazione delle somme incassate dall'irrogazione di sanzioni al datore di lavoro inadempiente agli obblighi assunzionali e dai contributi per esonero dagli obblighi stessi - Natura di principio fondamentale della materia. (Classif. 036006).
Testo
L'art. 14 della legge n. 68 del 1999 - che, al comma 1, prescrive alle Regioni di istituire il fondo regionale per l'occupazione dei disabili e, al comma 3, vincola a detto fondo gli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative ai datori di lavoro inadempimenti agli obblighi occupazionali previsti dalla detta legge e dai contributi versati in caso di esonero dall'obbligo di assunzione dei disabili - esprime un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, diretto a sottrarre le specifiche entrate al concorso indistinto alle spese previste dal bilancio regionale e ad allocarle nel fondo predetto, in modo da garantire la finalizzazione alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziate. (Precedente: S. 184/2016 - mass. 38970).
L'art. 14 della legge n. 68 del 1999 - che, al comma 1, prescrive alle Regioni di istituire il fondo regionale per l'occupazione dei disabili e, al comma 3, vincola a detto fondo gli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative ai datori di lavoro inadempimenti agli obblighi occupazionali previsti dalla detta legge e dai contributi versati in caso di esonero dall'obbligo di assunzione dei disabili - esprime un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, diretto a sottrarre le specifiche entrate al concorso indistinto alle spese previste dal bilancio regionale e ad allocarle nel fondo predetto, in modo da garantire la finalizzazione alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziate. (Precedente: S. 184/2016 - mass. 38970).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 12/03/1999
n. 68
art. 14