Sentenza 49/2025 (ECLI:IT:COST:2025:49)
Massima numero 46797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  26/03/2025;  Decisione del  26/03/2025
Deposito del 17/04/2025; Pubblicazione in G. U. 23/04/2025
Massime associate alla pronuncia:  46794  46795  46796


Titolo
Tributi – Imposta municipale propria (IMU) – Natura di imposta reale e non personale – Presupposti – Possesso, proprietà o altro diritto reale su beni immobili – Discrezionalità del legislatore nel definire il regime tributario quanto ad an, quantum ed eventuali benefici (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi a oggetto la disposizione che prevede l’esenzione dall’IMU dei c.d. “beni merce” solo per alcuni anni d’imposta). (Classif. 255017).

Testo

L’IMU è un’imposta di tipo reale – e non personale, come le imposte sul reddito – che ha come presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale su beni immobili. In relazione a tale componente, ha sostituito l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali. Il relativo regime tributario rientra nel potere discrezionale del legislatore in ordine all’an, al quantum e a ogni altra modalità e condizione, compresi eventuali benefici fiscali, esenzioni o agevolazioni. (S. 209/2022 - mass. 45103; S. 72/2018 - mass. 40172).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di secondo grado del Lazio, sez. quinta, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come conv., nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’IMU per i beni immobili destinati alla vendita e non utilizzati ad altri fini. La scelta operata dal legislatore con la disposizione censurata non è irragionevole, in quanto un immobile non costituisce valido indice di capacità contributiva solo se è inutilizzabile per fatti estranei rispetto alla sfera di controllo del proprietario, mentre nel caso oggetto del giudizio a quo il mancato utilizzo dell’immobile è il frutto di una libera scelta dell’imprenditore; del resto, ciò che rileva è la possibilità di avvalersi delle facoltà proprie del diritto reale e non il loro effettivo esercizio. Nemmeno è irragionevole l’equiparazione dei beni strumentali con i c.d. “beni-merce”, in quanto è l’imprenditore, in entrambi i casi, a deciderne in modo autonomo la destinazione, a mantenerne il possesso e a conservare la possibilità di esercizio di tutte le prerogative connesse; sotto un profilo più squisitamente aziendalistico, poi, anche per i “beni-merce” può predicarsi la funzionalità rispetto alle esigenze economiche dell’impresa, nel momento in cui si realizzi la loro vendita. Infine, neppure il mutamento della disciplina legislativa, che ha introdotto l’esenzione solo per alcuni anni d’imposta, è causa di disparità di trattamento, in quanto il trascorrere del tempo ne costituisce una valida ragione giustificatrice).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/11/2011  n. 201  art. 13  co. 9

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte