Reati e pene - Reati punibili con l'ergastolo - Pena detentiva di anni trenta sostitutiva dell'ergastolo - Mancata previsione della possibilità di applicare, congiuntamente alla pena detentiva, l'isolamento diurno - Lamentata, irragionevole, parificazione del trattamento sanzionatorio dei condannati all'ergastolo per un solo delitto o per più delitti che comportino la condanna alla pena perpetua - Sopravvenute innovazioni normative - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione atti al giudice remittente perché verifichi se sia tuttora rilevante nel procedimento 'a quo' la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e dell'articolo 72 del codice penale, nella parte in cui non prevedono che, congiuntamente alla pena detentiva ad anni trenta di reclusione irrogata in sostituzione della pena dell'ergastolo, possa venire inflitto l'isolamento diurno entro i limiti edittali previsti e nella misura ritenuta congrua dal giudice; questione sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, per la irragionevole parificazione del trattamento sanzionatorio dei condannati all'ergastolo per un solo delitto o per più delitti che comportino la condanna alla pena perpetua, considerato che, successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione, é stato emanato il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, il cui articolo 7 ha, con riferimento all'articolo 442, comma 2, fornito un'interpretazione autentica dell'ultimo periodo e aggiunto un ulteriore periodo, incidenti sulla disciplina dell'ergastolo. A.G.