Contenzioso tributario - Impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie di primo e secondo grado - Applicabilità, giusta il diritto vivente, del termine lungo annuale previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. - Asserito contrasto con il diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, 25 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - applicabili al procedimento ratione temporis - censurati nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, costituente "diritto vivente", devono essere integrati dall'art. 327, primo comma, del codice di procedura civile, nel senso della soggezione dell'appello al c.d. "termine lungo" annuale, con la conseguente preclusione dell'appello quando detto termine sia decorso nonché sotto il profilo della loro incompatibilità con il regime del processo tributario di cui al d.P.R. n. 636 del 1972, in quanto la difesa tecnica é ivi prevista come non obbligatoria. In base ai principi affermati in precedenti decisioni, la lamentata lesione del diritto di difesa del contribuente appare manifestamente insussistente, poiché colui che, nel vigore del d.P.R. n. 636 del 1972, sceglieva di valersi della facoltà di difendersi personalmente, non poteva non accettare tutte le implicazioni di tale scelta, secondo un principio di autoresponsabilità. Peraltro, l'argomento desunto dalla disciplina transitoria, di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 546 del 1992, circa la inapplicabilità del termine lungo alle impugnazioni delle decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, é assolutamente ininfluente. - V., con riferimento al diritto di difesa nel processo tributario, le richiamate sentenze nn. 243/1982, 63/1997 e le ordinanze nn. 685/1988, 251/1994 e 210/1998. A.M.M.