Ordinanza 579/2000 (ECLI:IT:COST:2000:579)
Massima numero 25971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  15/12/2000;  Decisione del  15/12/2000
Deposito del 29/12/2000; Pubblicazione in G. U. 03/01/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Emilia-romagna - Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'attività venatoria - Danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole - Costituzione di un fondo regionale per il risarcimento - Limite alla risarcibilità di determinati danni - Asserito contrasto con il principio fondamentale in materia sancito dalla legge statale - Prospettazione perplessa e ipotetica della questione, sollevata dal giudice rimettente nel dubbio in ordine alla propria giurisdizione - Manifesta inammissibilità.

Testo

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale concernente gli artt. 17 e 18 della legge della Regione Emilia-Romagna del 15 febbraio 1994, n. 8, sollevata per asserito contrasto con il principio posto dall'art. 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 in ordine alla risarcibilità di tutti i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. Dall'ordinanza di rimessione si evince, infatti, il carattere perplesso ed ipotetico della questione sollevata non essendo il giudice a quo convinto della propria giurisdizione in ordine alla causa sottoposta al suo esame e prospettando la questione di costituzionalità solo per l'ipotesi di superamento dell'eccezione di difetto di giurisdizione.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 26