Procedure concorsuali - Società ammessa all'amministrazione straordinaria - Soci illimitatamente responsabili che abbiano disposto di propri beni personali, dopo l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria - Ritenuta punibilità per i soli fatti commessi sul patrimonio sociale e non anche per le condotte distrattive dei beni personali - Lamentato, irragionevole, contrasto con il principio di eguaglianza, per diverso trattamento della medesima condotta nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria, e per la ridotta tutela dei creditori nell'amministrazione straordinaria - Richiesta di una inammissibile pronuncia additiva in malam partem, preclusa alla corte - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 e 203 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, censurati - in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione - con riguardo alla asserita non punibilità dei soci illimitatamente responsabili di società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, che abbiano disposto di propri beni personali, trattandosi di questione volta ad ottenere una pronuncia in malam partem, estensiva della previsione punitiva a condotte che non vi sarebbero comprese, alla quale osta in radice il secondo comma dell'art. 25 della Costituzione. - Sulla preclusione, per la Corte, di introdurre in via additiva nuovi reati o emettere sentenze aventi l'effetto di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, v. la sentenza n. 411/1995 e l'ordinanza n. 392/1998; in generale, sulla inammissibilità di interventi additivi in malam partem in materia penale, cfr. le ordinanze nn. 317/2000, 51, 245 e 337/1999, 106 e 413/1998, 297/1997. A.M.M.