Processo penale - Incidente probatorio - Assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 392 cod. proc. pen., e non anche nel caso di persona inferma di mente - Lamentata disparità di trattamento di situazioni identiche, nonché violazione del diritto alla difesa della persona indagata - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale - che, nei procedimenti per delitti sessuali, prevede la possibilità per il pubblico ministero e per la persona sottoposta alle indagini di chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1, e cioè delle condizioni che in via generale legittimano la richiesta di procedere con incidente probatorio - "nella parte in cui non prevede che le disposizioni in esso previste si applichino anche all'assunzione della testimonianza della persona inferma di mente", sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, per la lamentata disparità di trattamento di situazioni identiche, nonché violazione del diritto alla difesa della persona indagata. La norma censurata appare frutto di una scelta del legislatore, rispetto alla quale non è dato di rinvenire ragioni costituzionali che ne impongano l'estensione al caso del teste infermo di mente, la cui situazione non è di per sè meccanicamente equiparabile a quella del teste minore infrasedicenne (e non è detto presenti gli stessi caratteri che hanno indotto il legislatore ad ampliare la possibilità' di ricorso all'incidente probatorio), e tenuto conto che le ipotesi in cui la prova possa venir meno o deteriorarsi nelle more delle indagini sono prese in considerazione dal legislatore nello stabilire i casi in cui, in generale, può farsi ricorso, anche su richiesta dell'indagato, all'incidente probatorio (art. 392, comma 1, codice di procedura penale). - sull' art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, sentenza n. 262/1998; - sulla non meccanica equiparabilità del caso del teste infermo di mente a quello del teste minore infrasedicenne, sentenza n. 283/1997; - sulle finalità perseguite con l'istituto dell'incidente probatorio, sentenza n. 77/1994. A.G.