Reati e pene - Reato di violenza sessuale di gruppo - Omessa previsione dell'attenuante della minore gravità - Impossibilità di adeguare la pena alla concreta gravità del caso e di accedere al rito speciale del "patteggiamento" - Conseguente, lamentata, violazione del principio di eguaglianza e della funzione rieducativa della pena - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale, nella parte in cui, a differenza di quanto stabilito dall'art. 609-bis dello stesso codice, non prevede una diminuzione della pena nei casi di minore gravità, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, per la lamentata impossibilità di adeguare la pena alla concreta entità del caso e di accedere al rito speciale del "patteggiamento", con la conseguente, ipotizzata, violazione del principio di eguaglianza e della funzione rieducativa della pena. Considerato che il giudice 'a quo' non é stato ritualmente investito di una richiesta di applicazione della pena, in quanto, non essendosi formato alcun accordo tra le parti né sul titolo di reato, né sull'entità della pena, non é mai venuta ad esistenza alcuna richiesta di patteggiamento e quindi il rimettente non ha veste processuale per fare applicazione della norma censurata. A.G.