Ordinanza 584/2000 (ECLI:IT:COST:2000:584)
Massima numero 25978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  15/12/2000;  Decisione del  15/12/2000
Deposito del 29/12/2000; Pubblicazione in G. U. 03/01/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Reato di violenza sessuale di gruppo - Omessa previsione dell'attenuante della minore gravità - Impossibilità di adeguare la pena alla concreta gravità del caso e di accedere al rito speciale del "patteggiamento" - Conseguente, lamentata, violazione del principio di eguaglianza e della funzione rieducativa della pena - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale, nella parte in cui, a differenza di quanto stabilito dall'art. 609-bis dello stesso codice, non prevede una diminuzione della pena nei casi di minore gravità, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, per la lamentata impossibilità di adeguare la pena alla concreta entità del caso e di accedere al rito speciale del "patteggiamento", con la conseguente, ipotizzata, violazione del principio di eguaglianza e della funzione rieducativa della pena. Considerato che il giudice 'a quo' non é stato ritualmente investito di una richiesta di applicazione della pena, in quanto, non essendosi formato alcun accordo tra le parti né sul titolo di reato, né sull'entità della pena, non é mai venuta ad esistenza alcuna richiesta di patteggiamento e quindi il rimettente non ha veste processuale per fare applicazione della norma censurata. A.G.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte