Reati militari - Furto militare - Punibilità a querela della persona offesa - Mancata previsione - Asserita disparita' di trattamento, per effetto della nuova disciplina legislativa che consente la perseguibilità a querela del furto comune - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che il delitto di furto militare commesso in danno di militare sia punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze previste dall'art. 61, numero 7, del codice penale o dall'art. 231 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per asserita disparità di trattamento, in ragione della nuova disciplina legislativa che consente la perseguibilità a querela del furto comune. La rimarcata estraneità dell'istituto della querela al diritto penale militare (ordinanza 415 del 2000) impedisce di ravvisare profili di irragionevolezza nel diverso trattamento fra le due ipotesi criminose poste a confronto. - Per l'estraneità dell'istituto della querela al diritto penale militare, sentenze nn. 449/1991, 189/1976 e 42/1975, ordinanze nn. 229 e 467/1988. A.G.