Impiego pubblico - Polizia di stato - Personale non idoneo, per invalidità non dipendente da causa di servizio, all'espletamento dei compiti d'istituto - Possibilità di trasferimento in ruoli diversi della stessa amministrazione o di altre amministrazioni dello stato - Inapplicabilità di siffatta disciplina al personale dei ruoli dell'arma dei carabinieri - Lamentata disparità di trattamento priva di giustificazione nonché violazione dei principi di buon andamento e imparzialità e di quelli posti a tutela del lavoro e della salute - Sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini, alla luce dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, intervenuta successivamente all'ordinanza di rimessione, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, primo comma, cpv XX, della legge 1 aprile 1981, n. 121 e 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, censurati, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97 della Costituzione, in quanto riconoscono a favore dei soli dipendenti della Polizia di Stato - e non anche al personale dei ruoli dell'Arma dei Carabinieri - in caso di sopravvenuta inidoneita' all'assolvimento dei servizi di polizia, la facolta' di transitare nei ruoli diversi da quelli di appartenenza. - V., per analogo caso di "ius superveniens", l'ordinanza n. 274/2000. A.M.M.