Cinematografia - Sfruttamento televisivo di opere cinematografiche - Accordi di cessione dei diritti in deroga ai termini legislativamente stabiliti - Partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate - Lamentata genericità della norma, nonché violazione della libertà di iniziativa economica - Intervenuta abrogazione della norma censurata e introduzione di una nuova disciplina - Mancata motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità, per mancata valutazione da parte dei giudici rimettenti della perdurante rilevanza della questione - a seguito della intervenuta abrogazione della norma censurata e della introduzione di una nuova disciplina - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, quarto comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui, nel prevedere la possibilità di derogare al divieto di sfruttamento da parte delle emittenti televisive delle opere filmiche - anteriormente al decorso del termine previsto dal primo comma - attraverso accordi stipulati tra i titolari dei diritti di produzione e distribuzione delle opere filmiche, le imprese audiovisive e i rappresentanti delle imprese audiovisive, dispone che a detti accordi debbano partecipare anche le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate. - V., sull'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione, tra le più recenti, le ordinanze nn. 28/2000, 213/1999 e 162/1999. A.M.M.