Ordinanza 591/2000 (ECLI:IT:COST:2000:591)
Massima numero 25985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
15/12/2000; Decisione del
15/12/2000
Deposito del 29/12/2000; Pubblicazione in G. U. 03/01/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Responsabilità civile - Risarcimento del danno per lesioni di lieve entità - Liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea - Introduzione di un sistema tariffario rigido - Prospettata equiparazione normativa di situazioni diverse, con violazione del diritto alla salute del danneggiato - Mancata conversione della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.
Responsabilità civile - Risarcimento del danno per lesioni di lieve entità - Liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea - Introduzione di un sistema tariffario rigido - Prospettata equiparazione normativa di situazioni diverse, con violazione del diritto alla salute del danneggiato - Mancata conversione della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 28 marzo 1970 n. 70, avente ad oggetto i criteri di liquidazione del danno alla salute. La norma censurata non è stata infatti convertita in legge, né la legge di conversione ha previsto la salvezza degli effetti prodotti "medio tempore". - Per la declaratoria di inammissibilità di questioni aventi ad oggetto norme contenute in decreti-legge non convertiti, si veda la sentenza 330/1996 e l'ordinanza n. 84/1993. M.R.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte