Ordinanza 2/2001 (ECLI:IT:COST:2001:2)
Massima numero 26016
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
15/12/2000; Decisione del
15/12/2000
Deposito del 04/01/2001; Pubblicazione in G. U. 10/01/2001
Massime associate alla pronuncia:
26002
Titolo
Giustizia amministrativa - Riparto di giurisdizione - Lavoro contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche - Mancata devoluzione delle controversie attinenti a tale rapporto, comprese quelle concernenti le procedure concorsuali per l'assunzione, alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero mancata attribuzione a quest'ultimo del potere di annullamento degli atti presupposti illegittimi - Assunta violazione del principio di ragionevolezza e d'eguaglianza per disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e quelli privati (la cui tutela è assicurata con il ricorso al solo giudice ordinario), nonché della tutela giurisdizionale per il possibile contrasto di giudicati derivante dalla duplicita' di giurisdizione - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
Giustizia amministrativa - Riparto di giurisdizione - Lavoro contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche - Mancata devoluzione delle controversie attinenti a tale rapporto, comprese quelle concernenti le procedure concorsuali per l'assunzione, alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero mancata attribuzione a quest'ultimo del potere di annullamento degli atti presupposti illegittimi - Assunta violazione del principio di ragionevolezza e d'eguaglianza per disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e quelli privati (la cui tutela è assicurata con il ricorso al solo giudice ordinario), nonché della tutela giurisdizionale per il possibile contrasto di giudicati derivante dalla duplicita' di giurisdizione - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non devolve al giudice ordinario la giurisdizione in ogni controversia riguardante il rapporto di lavoro contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle concernenti la procedure concorsuali per l'assunzione (comma 4 del predetto art. 68), ed in cui comunque la valutazione della legittimità di un atto sia connessa con questioni concernenti il rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, attribuendo al giudice ordinario un generale potere di cognizione piena e di annullamento degli atti presupposti illegittimi, ancorché atti di organizzazione e non di gestione. Va, infatti, considerato erroneo il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente secondo cui la procedura concorsuale di cui si tratta avrebbe differente natura per i concorrenti in quota di riserva e per quelli esterni, trattandosi viceversa, sia per gli uni che per gli altri, di una procedura concorsuale di assunzione nella qualifica indicata nel bando.
L.T.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non devolve al giudice ordinario la giurisdizione in ogni controversia riguardante il rapporto di lavoro contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle concernenti la procedure concorsuali per l'assunzione (comma 4 del predetto art. 68), ed in cui comunque la valutazione della legittimità di un atto sia connessa con questioni concernenti il rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, attribuendo al giudice ordinario un generale potere di cognizione piena e di annullamento degli atti presupposti illegittimi, ancorché atti di organizzazione e non di gestione. Va, infatti, considerato erroneo il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente secondo cui la procedura concorsuale di cui si tratta avrebbe differente natura per i concorrenti in quota di riserva e per quelli esterni, trattandosi viceversa, sia per gli uni che per gli altri, di una procedura concorsuale di assunzione nella qualifica indicata nel bando.
L.T.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/02/1993
n. 29
art. 68
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte