Ordinanza 4/2001 (ECLI:IT:COST:2001:4)
Massima numero 26004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  15/12/2000;  Decisione del  15/12/2000
Deposito del 04/01/2001; Pubblicazione in G. U. 10/01/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Responsabilità civile - Danni a persone o cose cagionati dalla fauna selvatica - Esclusione, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, della responsabilità statale - Assunta irragionevole disparita' di trattamento tra la pubblica amministrazione e i privati proprietari di animali, responsabili 'ex' art. 2052 cod. civ. e rispetto alla risarcibilità di danni alle colture agricole (posta a carico di un apposito fondo regionale) - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2052 del codice civile, nella parte in cui - secondo l'interpretazione adottata dalla giurisprudenza di legittimità - non si applica ai danni causati dalla fauna selvatica. Quest'ultima si trova infatti in una condizione radicalmente diversa rispetto agli animali domestici o in cattività, ed il danno da essa arrecato deve considerarsi alla stregua di un evento naturale. Né la norma impugnata crea disparità di trattamento tra gli agricoltori (i quali nel caso di danni alla produzione agricola causati dalla fauna selvatica possono beneficiare dell'indennizzo erogato da un fondo regionale costituito 'ad hoc') e tutti gli altri soggetti danneggiati: non è infatti irrazionale una disciplina che, in considerazione della sua specificità, preveda una maggiore tutela per l'attività agricola.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n. 0  art. 2052  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte