Ordinanza 9/2001 (ECLI:IT:COST:2001:9)
Massima numero 26013
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
15/12/2000; Decisione del
15/12/2000
Deposito del 04/01/2001; Pubblicazione in G. U. 10/01/2001
Massime associate alla pronuncia:
26009
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare, per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso della corte d'appello di roma per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare, per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso della corte d'appello di roma per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 23 marzo 1999 con la quale quest'ultima ha dichiarato insindacabili le opinioni di un proprio componente in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati ad esser parti del conflitto sia la Corte d'appello ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia la Camera dei deputati, competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine alla applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dalla ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare.
- Cfr., per fattispecie di ammissibilità di conflitti tra poteri dello Stato, ordinanze nn. 91, 150 e 389/2000.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 23 marzo 1999 con la quale quest'ultima ha dichiarato insindacabili le opinioni di un proprio componente in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati ad esser parti del conflitto sia la Corte d'appello ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia la Camera dei deputati, competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine alla applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dalla ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare.
- Cfr., per fattispecie di ammissibilità di conflitti tra poteri dello Stato, ordinanze nn. 91, 150 e 389/2000.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
23/11/1999
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26