Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Interpretazione contraria a quella fornita dal c.d. diritto vivente (nel caso di specie: contrasto tra sezione semplice e sezioni unite della Corte di cassazione) - Ammissibilità della questione, alternativa alla scelta di nuova rimessione alle sezioni unite della Corte di cassazione. (Classif. 112006).
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale introdotta da un'ordinanza di rimessione che motiva la propria esigenza di doversi uniformare all'interpretazione oramai radicata nella giurisprudenza di legittimità, qualificabile come diritto vivente, e ne richiede, proprio su tale presupposto, la verifica di conformità ai parametri costituzionali. In tal caso, infatti, l'onere per la Sezione semplice di nuova rimessione alle Sezioni unite, allorché non intenda condividere il principio di diritto dalle medesime enunciato, non è affatto preclusivo della facoltà di promuovere direttamente questione di legittimità costituzionale in ordine alle disposizioni come interpretate appunto dalle Sezioni unite. (Precedenti: S. 13/2022 - mass. 44481; S. 33/2021 - mass. 43634; S. 29/2019 - mass. 42314; S. 39/2018 - mass. 39887; S. 122/2017 - mass. 40041; S. 200/2016 - mass. 39029; S. 126/2015 - mass. 38451; S. 242/2014 - mass. 38145).