Ordinanza 10/2001 (ECLI:IT:COST:2001:10)
Massima numero 26015
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
15/12/2000; Decisione del
15/12/2000
Deposito del 04/01/2001; Pubblicazione in G. U. 10/10/2001
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare, per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso della corte d'appello di milano per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare, per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso della corte d'appello di milano per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima, il 31 gennaio 1996, ha dichiarato la insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad esser parte del conflitto sia la Corte d'appello ricorrente in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza sia la Camera dei deputati, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabiità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare.
- V. anche ordinanze di ammissibilità di conflitti tra poteri dello Stato nn. 91, 150 e 389/2000.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima, il 31 gennaio 1996, ha dichiarato la insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad esser parte del conflitto sia la Corte d'appello ricorrente in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza sia la Camera dei deputati, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabiità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare.
- V. anche ordinanze di ammissibilità di conflitti tra poteri dello Stato nn. 91, 150 e 389/2000.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
31/01/1996
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26