Ordinanza 11/2001 (ECLI:IT:COST:2001:11)
Massima numero 26011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
15/12/2000; Decisione del
15/12/2000
Deposito del 04/01/2001; Pubblicazione in G. U. 10/01/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Fallimento - Società e soci illimitatamente responsabili - Assoggettamento a fallimento, anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, della società e del socio unico non receduto - Lamentata violazione del diritto di difesa e disparita' di trattamento dell'impresa sociale, rispetto all'imprenditore individuale esposto al fallimento entro il termine annuale, e rispetto anche al socio illimitatamente responsabile receduto - Intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma denunziata - Manifesta inammissibilita' della questione.
Fallimento - Società e soci illimitatamente responsabili - Assoggettamento a fallimento, anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, della società e del socio unico non receduto - Lamentata violazione del diritto di difesa e disparita' di trattamento dell'impresa sociale, rispetto all'imprenditore individuale esposto al fallimento entro il termine annuale, e rispetto anche al socio illimitatamente responsabile receduto - Intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma denunziata - Manifesta inammissibilita' della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui assoggetta a fallimento la società e il socio unico non receduto, anche dopo che la cancellazione della società dal registro delle imprese, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, per la lamentata violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento dell'impresa sociale rispetto all'imprenditore individuale, esposto al fallimento entro il termine annuale, atteso che l'articolo 10 della legge fallimentare è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 319 del 2000.
A.G.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui assoggetta a fallimento la società e il socio unico non receduto, anche dopo che la cancellazione della società dal registro delle imprese, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, per la lamentata violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento dell'impresa sociale rispetto all'imprenditore individuale, esposto al fallimento entro il termine annuale, atteso che l'articolo 10 della legge fallimentare è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 319 del 2000.
A.G.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 10
co. 0
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 147
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte