Ordinanza 14/2001 (ECLI:IT:COST:2001:14)
Massima numero 26019
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
05/01/2001; Decisione del
05/01/2001
Deposito del 23/01/2001; Pubblicazione in G. U. 31/01/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione toscana - Personale regionale - Assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli - Inquadramento nella settima anziché nell'ottava qualifica funzionale - Lamentata lesione dei principi di eguaglianza, di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione nonche' dei limiti posti alla potestà legislativa regionale - Intervenuta abrogazione della legge censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Regione toscana - Personale regionale - Assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli - Inquadramento nella settima anziché nell'ottava qualifica funzionale - Lamentata lesione dei principi di eguaglianza, di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione nonche' dei limiti posti alla potestà legislativa regionale - Intervenuta abrogazione della legge censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perchè esamini - alla luce del sopravvenuto articolo unico, comma 1, della legge della Regione Toscana 29 febbraio 2000, n. 19 - la persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione, nella parte relativa alla previsione dell'inquadramento dei divulgatori agricoli nella settima anziché nell'ottava qualifica funzionale.
L.T.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perchè esamini - alla luce del sopravvenuto articolo unico, comma 1, della legge della Regione Toscana 29 febbraio 2000, n. 19 - la persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione, nella parte relativa alla previsione dell'inquadramento dei divulgatori agricoli nella settima anziché nell'ottava qualifica funzionale.
L.T.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
02/09/1992
n. 44
art. 2
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 29/03/1983
n. 93
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 05/03/1986
n. 68
art. 0
decreto legislativo 03/02/1993
n. 29
art. 0