Ordinanza 16/2001 (ECLI:IT:COST:2001:16)
Massima numero 26021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  05/01/2001;  Decisione del  05/01/2001
Deposito del 23/01/2001; Pubblicazione in G. U. 31/01/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Esecuzione forzata - Espropriazione immobiliare - Istanza di vendita - Termine per il deposito della prescritta documentazione - Disciplina transitoria - Inapplicabilità, in caso di istanze di vendita nelle quali la documentazione sia mancante o incompleta - Intervenuta sostituzione della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perchè riesamini, alla luce delle sopravvenute modificazioni con decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480 e con il successivo decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302 censurato in riferimento all'art. 3 della Costituzione in quanto la proroga dei termini per la presentazione della documentazione relativa alle istanze di vendita nell'espropriazione immobiliare, ivi transitoriamente stabilita, non sarebbe applicabile nel caso di istanze di vendita presentate fra l'entrata in vigore della legge n. 302 del 1998 e quella del decreto-legge n. 64 del 1999, nelle quali detta documentazione sia mancante o incompleta.

A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

legge  03/08/1998  n. 302  art. 13  co. 0

decreto-legge  21/09/1998  n. 328  art. 4  co. 0

legge  19/11/1998  n. 399  art. 0  co. 0

decreto-legge  17/03/1999  n. 64  art. 1  co. 0

legge  14/05/1999  n. 134  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte