Ordinanza 17/2001 (ECLI:IT:COST:2001:17)
Massima numero 26022
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
05/01/2001; Decisione del
05/01/2001
Deposito del 23/01/2001; Pubblicazione in G. U. 31/01/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Controversie su diritti soggettivi connessi a procedure espropriative, finalizzate alla gestione del territorio - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Asserito eccesso di delega - Intervenuta sostituzione della norma denunziata - Necessario riesame della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Controversie su diritti soggettivi connessi a procedure espropriative, finalizzate alla gestione del territorio - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Asserito eccesso di delega - Intervenuta sostituzione della norma denunziata - Necessario riesame della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perchè riesamini, alla luce della sopravvenuta legge 21 luglio 2000 n. 205, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, censurato, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui ha sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario ed ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie su diritti soggettivi - diversi da quelli indennitari - conseguenti alla tenuta, da parte della pubblica amministrazione, di comportamenti materiali nell'ambito di procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio.
A.M.M.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perchè riesamini, alla luce della sopravvenuta legge 21 luglio 2000 n. 205, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, censurato, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui ha sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario ed ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie su diritti soggettivi - diversi da quelli indennitari - conseguenti alla tenuta, da parte della pubblica amministrazione, di comportamenti materiali nell'ambito di procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 34
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 11
co. 4 lettera g)