Ordinanza 18/2001 (ECLI:IT:COST:2001:18)
Massima numero 26023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
05/01/2001; Decisione del
05/01/2001
Deposito del 23/01/2001; Pubblicazione in G. U. 31/01/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di anzianità - Blocco dei pensionamenti anticipati - Inapplicabilita' ai lavoratori dipendenti da imprese "in crisi" con trattamento di cassa integrazione guadagni straordinari - Lamentata irragionevole disparità di trattamento dei lavoratori di imprese sottoposte a procedura concorsuale - Manifesta infondatezza della questione.
Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di anzianità - Blocco dei pensionamenti anticipati - Inapplicabilita' ai lavoratori dipendenti da imprese "in crisi" con trattamento di cassa integrazione guadagni straordinari - Lamentata irragionevole disparità di trattamento dei lavoratori di imprese sottoposte a procedura concorsuale - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera 'b', del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui limita la non applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, riguardanti il blocco dei pensionamenti di anzianità, alle sole ipotesi relative ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano stati approvati i programmi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 223 del 1991, nonché ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 223, senza menzionare i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1; questione sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione per asserita disparità di trattamento fra lavoratori che si trovano nella medesima situazione giuridica di sospensione del rapporto di lavoro. Infatti, la scelta di escludere determinate categorie di lavoratori dalle misure di blocco dei pensionamenti anticipati rientra a pieno titolo nella sfera di discrezionalità politica riservata al legislatore, il quale - attraverso le previsioni (come quella in esame) - persegue una complessa opera di riforma volta alla stabilizzazione della spesa previdenziale, e non appare irrazionale, essendo dettata dalla necessità di porre rimedio a particolari situazioni occupazionali e di evitare il possibile "ingorgo previdenziale", mediante uno scaglionamento dei pensionamenti. Inoltre, la questione pone a raffronto normative disomogenee, dunque inidonee a fungere da 'tertia comparationis' onde configurare l'asserito 'vulnus' al principio di uguaglianza da parte della norma denunciata.
A.G.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera 'b', del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui limita la non applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, riguardanti il blocco dei pensionamenti di anzianità, alle sole ipotesi relative ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano stati approvati i programmi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 223 del 1991, nonché ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 223, senza menzionare i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1; questione sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione per asserita disparità di trattamento fra lavoratori che si trovano nella medesima situazione giuridica di sospensione del rapporto di lavoro. Infatti, la scelta di escludere determinate categorie di lavoratori dalle misure di blocco dei pensionamenti anticipati rientra a pieno titolo nella sfera di discrezionalità politica riservata al legislatore, il quale - attraverso le previsioni (come quella in esame) - persegue una complessa opera di riforma volta alla stabilizzazione della spesa previdenziale, e non appare irrazionale, essendo dettata dalla necessità di porre rimedio a particolari situazioni occupazionali e di evitare il possibile "ingorgo previdenziale", mediante uno scaglionamento dei pensionamenti. Inoltre, la questione pone a raffronto normative disomogenee, dunque inidonee a fungere da 'tertia comparationis' onde configurare l'asserito 'vulnus' al principio di uguaglianza da parte della norma denunciata.
A.G.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/09/1992
n. 384
art. 1
co. 2
legge
14/11/1992
n. 438
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte