Ordinanza 20/2001 (ECLI:IT:COST:2001:20)
Massima numero 26025
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
05/01/2001; Decisione del
05/01/2001
Deposito del 23/01/2001; Pubblicazione in G. U. 31/01/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Stampa - Reato di diffamazione a mezzo stampa - Permanenza della responsabilità del direttore e dell'editore del giornale anche nel caso in cui l'autore delle opinioni sia un parlamentare garantito dalla insindacabilità deliberata dalla camera di appartenenza - Asserito contrasto con il principio della libera espressione di proprie opinioni da parte di membri del parlamento - Prospettazione di una questione di interpretazione della norma parametro - Manifesta inammissibilità.
Stampa - Reato di diffamazione a mezzo stampa - Permanenza della responsabilità del direttore e dell'editore del giornale anche nel caso in cui l'autore delle opinioni sia un parlamentare garantito dalla insindacabilità deliberata dalla camera di appartenenza - Asserito contrasto con il principio della libera espressione di proprie opinioni da parte di membri del parlamento - Prospettazione di una questione di interpretazione della norma parametro - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità degli articoli 11 e 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 596 bis del codice penale, in quanto erroneamente interpretati nel senso "della loro applicabilità nei confronti del direttore ed editore del giornale, anche nei casi in cui l'autore delle opinioni sia ammesso alla garanzia dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione", sollevata in riferimento a tale disposizione - contenente l'esonero dalla responsabilità del parlamentare per le opinioni espresse, anche a mezzo della stampa - che si vorrebbe estendere al direttore del giornale e all'editore; il rimettente ha infatti sottoposto alla Corte una questione di interpretazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, che egli stesso potrebbe adottare superando i dubbi di costituzionalità, e non già una questione concernente il contrasto tra il significato da attribuire alle norme ordinarie da applicare nel giudizio 'a quo' e il parametro costituzionale evocato.
A.G.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità degli articoli 11 e 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 596 bis del codice penale, in quanto erroneamente interpretati nel senso "della loro applicabilità nei confronti del direttore ed editore del giornale, anche nei casi in cui l'autore delle opinioni sia ammesso alla garanzia dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione", sollevata in riferimento a tale disposizione - contenente l'esonero dalla responsabilità del parlamentare per le opinioni espresse, anche a mezzo della stampa - che si vorrebbe estendere al direttore del giornale e all'editore; il rimettente ha infatti sottoposto alla Corte una questione di interpretazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, che egli stesso potrebbe adottare superando i dubbi di costituzionalità, e non già una questione concernente il contrasto tra il significato da attribuire alle norme ordinarie da applicare nel giudizio 'a quo' e il parametro costituzionale evocato.
A.G.
Atti oggetto del giudizio
legge
08/02/1948
n. 47
art. 11
co. 0
legge
08/02/1948
n. 47
art. 12
co. 0
codice penale
n. 0
art. 596
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte