Ordinanza 21/2001 (ECLI:IT:COST:2001:21)
Massima numero 26026
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
05/01/2001; Decisione del
05/01/2001
Deposito del 23/01/2001; Pubblicazione in G. U. 31/01/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Diritto alla rendita vitalizia - Imprese artigiane - Richiesta della rendita a proprie spese, da parte dei coadiutori familiari dell'imprenditore artigiano - Esclusione - Asserita, non giustificata, disparità di trattamento di tali soggetti, nella garanzia previdenziale, rispetto ai lavoratori subordinati - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione - Manifesta infondatezza.
Previdenza e assistenza sociale - Diritto alla rendita vitalizia - Imprese artigiane - Richiesta della rendita a proprie spese, da parte dei coadiutori familiari dell'imprenditore artigiano - Esclusione - Asserita, non giustificata, disparità di trattamento di tali soggetti, nella garanzia previdenziale, rispetto ai lavoratori subordinati - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui non consentirebbe di estendere, ai familiari coadiutori dell'impresa artigiana, la disciplina prevista per i lavoratori dipendenti nel caso di omesso versamento di contributi obbligatori per l'assicurazione generale obbligatoria. Tale norma infatti, come già ritenuto con la sentenza n. 18 del 1985, può essere estensivamente interpretata nel senso auspicato dal rimettente, il quale - pur dichiarando di non aderire all'interpretazione proposta dalla Corte - non adduce alcun argomento nuovo, atto a superarla.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui non consentirebbe di estendere, ai familiari coadiutori dell'impresa artigiana, la disciplina prevista per i lavoratori dipendenti nel caso di omesso versamento di contributi obbligatori per l'assicurazione generale obbligatoria. Tale norma infatti, come già ritenuto con la sentenza n. 18 del 1985, può essere estensivamente interpretata nel senso auspicato dal rimettente, il quale - pur dichiarando di non aderire all'interpretazione proposta dalla Corte - non adduce alcun argomento nuovo, atto a superarla.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
legge
12/08/1962
n. 1338
art. 13
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte