Ordinanza 22/2001 (ECLI:IT:COST:2001:22)
Massima numero 26027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  05/01/2001;  Decisione del  05/01/2001
Deposito del 23/01/2001; Pubblicazione in G. U. 31/01/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Favoreggiamento personale - Procedimento a carico di persona imputata del reato per aver reso dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero - Mancata previsione della sospensione del procedimento - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla diversa previsione nel caso di false informazioni fornite al pubblico ministero - Non comparibilita' dei due reati presi a confronto - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 378 cod. pen., in relazione all'art. 371-bis dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento iniziato a carico di chi abbia reso dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero allo svolgimento delle indagini. Infatti la disciplina di cui all'art. 371-bis, in tema di sospensione necessaria, ha natura eccezionale, in quanto derogatoria del generale principio di cui all'art. 2 cod. proc. pen., onde non è estensibile alla fattispecie prevista dall'art. 378 cod. proc. pen., a causa della diversa oggettività giuridica delle due fattispecie (le false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria sono soltanto una delle modalità con cui può essere concretamente commesso il delitto di favoreggiamento).

- Sulla estensibilità della ritrattazione, quale causa di non punibilità, anche ai rei del delitto di cui all'art. 376 cod. proc. pen., si veda la sentenza n. 101/1999.

- Sulla inconferenza, rispetto alla questione decisa, del richiamo alla sentenza n. 101/1999, v. sentenza n. 424/2000.

- Sul generale principio della facoltatività della sospensione del procedimento, si veda la sentenza n. 208/1994.

- Sulla identità di 'ratio' quale presupposto necessario per l'estensione analogica, si vedano le sentenze nn. 298 e 272/1994, nn. 383 e 283/1992, nonché le ordinanze nn. 484 e 140/1994.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n. 0  art. 378  co. 0

codice penale    n. 0  art. 371  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte