Ordinanza 23/2001 (ECLI:IT:COST:2001:23)
Massima numero 26100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
05/01/2001; Decisione del
05/01/2001
Deposito del 23/01/2001; Pubblicazione in G. U. 31/01/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Banca - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore (22 aprile 2000) della delibera del comitato interministeriale per il credito e il risparmio - Validità ed efficacia - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e ragionevolezza nonche' asserito eccesso di delega - Difetto di legittimazione del giudice rimettente e intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilita' della questione.
Banca - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore (22 aprile 2000) della delibera del comitato interministeriale per il credito e il risparmio - Validità ed efficacia - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e ragionevolezza nonche' asserito eccesso di delega - Difetto di legittimazione del giudice rimettente e intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilita' della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, per due motivi concorrenti: da un lato, infatti, la questione è stata sollevata, nel corso di un giudizio di opposizione allo stato passivo, da parte del giudice istruttore, in luogo del collegio; dall'altro, la questione ha ad oggetto una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 425 del 2000.
- Sul difetto di legittimazione del giudice istruttore a sollevare questioni di legittimità costituzionale nel corso di procedimenti a decisione collegiale, si vedano la sentenza n. 204/1997 e l'ordinanza n. 552/2000.
M.R.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, per due motivi concorrenti: da un lato, infatti, la questione è stata sollevata, nel corso di un giudizio di opposizione allo stato passivo, da parte del giudice istruttore, in luogo del collegio; dall'altro, la questione ha ad oggetto una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 425 del 2000.
- Sul difetto di legittimazione del giudice istruttore a sollevare questioni di legittimità costituzionale nel corso di procedimenti a decisione collegiale, si vedano la sentenza n. 204/1997 e l'ordinanza n. 552/2000.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
04/08/1999
n. 342
art. 25
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte