Ordinanza 24/2001 (ECLI:IT:COST:2001:24)
Massima numero 26030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  05/01/2001;  Decisione del  05/01/2001
Deposito del 23/01/2001; Pubblicazione in G. U. 31/01/2001
Massime associate alla pronuncia:  26029  26099


Titolo
Questione di legittimita' costituzionale - Eccezione di inammissibilità sollevata presupponendo una delimitazione del 'thema decidendum' diversa da quella prospettata dai giudici rimettenti - Reiezione.

Testo
L'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 prospettata dall'Avvocatura dello Stato e basata su un possibile diverso fondamento di legittimità delle clausole anatocistiche bancarie, rispetto all'uso normativo di cui all'art. 1283 cod. civ., non è pertinente perchè presuppone una delimitazione del 'thema decidendum' diversa da quella prospettata dai rimettenti (la sola rilevante in questa sede), i quali hanno chiaramente precisato che le controversie sottoposte alla loro cognizione riguardano la validità delle clausole anatocistiche bancarie alla stregua esclusivamente del disposto dell'art. 1283 cod. civ., sulla cui portata precettiva indubbiamente incide la norma denunciata.

L.T.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  04/08/1999  n. 342  art. 25  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte