Ordinanza 24/2001 (ECLI:IT:COST:2001:24)
Massima numero 26099
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
05/01/2001; Decisione del
05/01/2001
Deposito del 23/01/2001; Pubblicazione in G. U. 31/01/2001
Titolo
Crediti (istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore (22 aprile 2000) della delibera del comitato interministeriale per il credito e il risparmio - Validità ed efficacia - Intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Crediti (istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore (22 aprile 2000) della delibera del comitato interministeriale per il credito e il risparmio - Validità ed efficacia - Intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità - per la sopravvenienza della sentenza n. 425 del 2000 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, della norma attualmente impugnata - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 76, 77, 102 e 104 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000), sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa previsti.
L.T.
Manifesta inammissibilità - per la sopravvenienza della sentenza n. 425 del 2000 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, della norma attualmente impugnata - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 76, 77, 102 e 104 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000), sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa previsti.
L.T.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
04/08/1999
n. 342
art. 25
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte