Ordinanza 25/2001 (ECLI:IT:COST:2001:25)
Massima numero 26034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
24/01/2001; Decisione del
24/01/2001
Deposito del 06/02/2001; Pubblicazione in G. U. 14/02/2001
Massime associate alla pronuncia:
26031
Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Liquidazione ai pensionati dipendenti dalle società del gruppo banco di napoli (nella specie: pensionati isveimer) - Limite massimo di erogazione - Lamentata irragionevolezza, con lesione del principio della 'par condicio creditorum' - Manifesta infondatezza della questione.
Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Liquidazione ai pensionati dipendenti dalle società del gruppo banco di napoli (nella specie: pensionati isveimer) - Limite massimo di erogazione - Lamentata irragionevolezza, con lesione del principio della 'par condicio creditorum' - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497. Tale norma, che fissa un tetto agli oneri di liquidazione dei fondi di previdenza aziendali istituiti dalle società del gruppo "Banco di Napoli", non è di per sè irragionevole, in quanto assolve alla finalità di rendere certo il costo della liquidazione, gravante sull'intera collettività. La stessa norma, inoltre, non viola il principio di eguaglianza, in quanto i creditori dei fondi previdenziali integrativi si trovano in una condizione soggettiva diversa da quella dei creditori del Banco di Napoli. Essa, infine, non viola i diritti garantiti dalla Costituzione, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore modificare sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata.
- Sulla facoltà del legislatore di incidere su diritti soggettivi da rapporti di durata, si vedano le sentenze n. 390/1995; n. 416/1999 e n. 219/1998.
M. R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497. Tale norma, che fissa un tetto agli oneri di liquidazione dei fondi di previdenza aziendali istituiti dalle società del gruppo "Banco di Napoli", non è di per sè irragionevole, in quanto assolve alla finalità di rendere certo il costo della liquidazione, gravante sull'intera collettività. La stessa norma, inoltre, non viola il principio di eguaglianza, in quanto i creditori dei fondi previdenziali integrativi si trovano in una condizione soggettiva diversa da quella dei creditori del Banco di Napoli. Essa, infine, non viola i diritti garantiti dalla Costituzione, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore modificare sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata.
- Sulla facoltà del legislatore di incidere su diritti soggettivi da rapporti di durata, si vedano le sentenze n. 390/1995; n. 416/1999 e n. 219/1998.
M. R.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/09/1996
n. 497
art. 4
co. 0
legge
19/11/1996
n. 588
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte