Ordinanza 25/2001 (ECLI:IT:COST:2001:25)
Massima numero 26034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  24/01/2001;  Decisione del  24/01/2001
Deposito del 06/02/2001; Pubblicazione in G. U. 14/02/2001
Massime associate alla pronuncia:  26031


Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Liquidazione ai pensionati dipendenti dalle società del gruppo banco di napoli (nella specie: pensionati isveimer) - Limite massimo di erogazione - Lamentata irragionevolezza, con lesione del principio della 'par condicio creditorum' - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497. Tale norma, che fissa un tetto agli oneri di liquidazione dei fondi di previdenza aziendali istituiti dalle società del gruppo "Banco di Napoli", non è di per sè irragionevole, in quanto assolve alla finalità di rendere certo il costo della liquidazione, gravante sull'intera collettività. La stessa norma, inoltre, non viola il principio di eguaglianza, in quanto i creditori dei fondi previdenziali integrativi si trovano in una condizione soggettiva diversa da quella dei creditori del Banco di Napoli. Essa, infine, non viola i diritti garantiti dalla Costituzione, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore modificare sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata.

- Sulla facoltà del legislatore di incidere su diritti soggettivi da rapporti di durata, si vedano le sentenze n. 390/1995; n. 416/1999 e n. 219/1998.

M. R.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/09/1996  n. 497  art. 4  co. 0

legge  19/11/1996  n. 588  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte