Ordinanza 26/2001 (ECLI:IT:COST:2001:26)
Massima numero 26032
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
24/01/2001; Decisione del
24/01/2001
Deposito del 06/02/2001; Pubblicazione in G. U. 14/02/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Enti locali - Lavori pubblici di somma urgenza - Mancata regolarizzazione contabile per forza maggiore entro il termine prescritto di trenta giorni - Ritenuta novazione soggettiva del rapporto obbligatorio a carico dei funzionari che non abbiano provveduto alla regolarizzazione - Prospettata irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Enti locali - Lavori pubblici di somma urgenza - Mancata regolarizzazione contabile per forza maggiore entro il termine prescritto di trenta giorni - Ritenuta novazione soggettiva del rapporto obbligatorio a carico dei funzionari che non abbiano provveduto alla regolarizzazione - Prospettata irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del decreto legge 2 marzo 1989 n. 66. Tale norma prevede che, nel caso di omessa regolarizzazione contabile, entro 30 giorni, degli impegni di spesa per forniture assunti dall'ente locale, il contratto sia inefficace nei confronti dell'ente, e delle obbligazioni da esso scaturenti risponda il funzionario che ha consentito la fornitura. Questa disciplina non viola il principio di uguaglianza, in quanto conforme al principio generale secondo cui la pubblica amministrazione non è vincolata ad adempiere i contratti di fornitura se non dopo la prescritta approvazione della relativa spesa; nè è irragionevole, in quanto nelle ipotesi di scioglimento del consiglio comunale prima del decorso del termine utile per la contabilizzazione, quest'ultimo onere incombe sull'organo competente 'pro tempore' ad agire per il Comune.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del decreto legge 2 marzo 1989 n. 66. Tale norma prevede che, nel caso di omessa regolarizzazione contabile, entro 30 giorni, degli impegni di spesa per forniture assunti dall'ente locale, il contratto sia inefficace nei confronti dell'ente, e delle obbligazioni da esso scaturenti risponda il funzionario che ha consentito la fornitura. Questa disciplina non viola il principio di uguaglianza, in quanto conforme al principio generale secondo cui la pubblica amministrazione non è vincolata ad adempiere i contratti di fornitura se non dopo la prescritta approvazione della relativa spesa; nè è irragionevole, in quanto nelle ipotesi di scioglimento del consiglio comunale prima del decorso del termine utile per la contabilizzazione, quest'ultimo onere incombe sull'organo competente 'pro tempore' ad agire per il Comune.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
02/03/1989
n. 66
art. 23
co. 4
legge
24/04/1989
n. 144
art. 0
co. 0
decreto legislativo
25/02/1995
n. 77
art. 35
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte