Ordinanza 27/2001 (ECLI:IT:COST:2001:27)
Massima numero 26033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
24/01/2001; Decisione del
24/01/2001
Deposito del 06/02/2001; Pubblicazione in G. U. 14/02/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposta di registro - Esenzione dall'imposta - Conferimenti effettuati per la ricostituzione del capitale sociale a seguito di perdite - Applicabilità dell'esenzione anche in caso di operazioni per la ricostituzione del capitale oltre l'importo del capitale originario - Lamentata disparita' di trattamento tra società - Manifesta infondatezza della questione.
Imposta di registro - Esenzione dall'imposta - Conferimenti effettuati per la ricostituzione del capitale sociale a seguito di perdite - Applicabilità dell'esenzione anche in caso di operazioni per la ricostituzione del capitale oltre l'importo del capitale originario - Lamentata disparita' di trattamento tra società - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, nota seconda, parte prima, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le esenzioni o le agevolazioni fiscali, come quella prevista dalla norma in questione (la quale esenta dall'imposta di registro i conferimenti in società di capitali finalizzati alla ricostituzione del capitale sociale ridotto per perdite), rientrano infatti nella discrezionalità del legislatore, e non è consentito alla Corte estenderne l'ambito di applicazione.
- In tema di esenzioni ed agevolazioni fiscali, si vedano le sentenze n. 159/1985, n. 292/1987, n. 195/1985, e le ordinanze n. 557/1987 e n. 10/1999.
M. R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, nota seconda, parte prima, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le esenzioni o le agevolazioni fiscali, come quella prevista dalla norma in questione (la quale esenta dall'imposta di registro i conferimenti in società di capitali finalizzati alla ricostituzione del capitale sociale ridotto per perdite), rientrano infatti nella discrezionalità del legislatore, e non è consentito alla Corte estenderne l'ambito di applicazione.
- In tema di esenzioni ed agevolazioni fiscali, si vedano le sentenze n. 159/1985, n. 292/1987, n. 195/1985, e le ordinanze n. 557/1987 e n. 10/1999.
M. R.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
26/04/1986
n. 131
art. 4
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte