Ordinanza 28/2001 (ECLI:IT:COST:2001:28)
Massima numero 26035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  24/01/2001;  Decisione del  24/01/2001
Deposito del 06/02/2001; Pubblicazione in G. U. 14/02/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Pignoramento di beni acquistati nel corso di una precedente esecuzione esattoriale - Improponibilità della opposizione all'esecuzione da parte del terzo estraneo al nucleo familiare del debitore, il quale assuma di esserne il legittimo proprietario - Lamentata irragionevolezza in relazione a quanto previsto per i familiari del debitore, ai quali l'opposizione è consentita, con lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto di proprietà - Inapplicabilita' nel giudizio 'a quo' della norma censurata - Manifesta inammissibilita' della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Infatti la disciplina dell'opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale (che, secondo il rimettente, illegittimamente precluderebbe al terzo proprietario dei beni oggetto di esecuzione esattoriale la possibilità di proporre opposizione ex art. 619 cod. proc. civ.) è oggi - per effetto delle modifiche apportate con d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - disciplinata non più dalla norma impugnata, ma dalle nuove disposizioni dell'art. 58 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, applicabile 'ratione temporis' nel giudizio 'a quo'.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 602  art. 52  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte