Ordinanza 29/2001 (ECLI:IT:COST:2001:29)
Massima numero 26036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  24/01/2001;  Decisione del  24/01/2001
Deposito del 06/02/2001; Pubblicazione in G. U. 14/02/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Lavoro (controversie in materia di) - Tentativo di conciliazione obbligatorio, ex art. 410 cod. proc. civ. - Ritenuta applicabilità anche nel procedimento per decreto ingiuntivo - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale - Presupposto interpretativo erroneo - Questione già decisa - Ininfluenza del nuovo parametro evocato - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 412-bis cod. proc. civ., nella parte in cui non imporrebbe il tentativo obbligatorio di conciliazione, nelle controversie di lavoro, anche nel procedimento d'ingiunzione. Tale questione, infatti, è già stata ritenuta non fondata - per erroneità del presupposto interpretativo - con la sentenza n. 276 del 2000.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n. 0  art. 412  co. 0

decreto legislativo  31/03/1998  n. 80  art. 39  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte