Sentenza 30/2001 (ECLI:IT:COST:2001:30)
Massima numero 26042
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
25/01/2001; Decisione del
25/01/2001
Deposito del 09/02/2001; Pubblicazione in G. U. 14/02/2001
Titolo
Reati e pene - Conversione delle pene - Conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato - Lavoro sostitutivo - Coefficiente di ragguaglio con le pene pecuniarie - Determinazione - Mancato adeguamento della misura prevista in relazione alla avvenuta rivalutazione del coefficiente di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive - Lamentata irragionevolezza nonché lesione del principio di eguaglianza e del principio della finalita' rieducativa della pena - Non fondatezza della questione.
Reati e pene - Conversione delle pene - Conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato - Lavoro sostitutivo - Coefficiente di ragguaglio con le pene pecuniarie - Determinazione - Mancato adeguamento della misura prevista in relazione alla avvenuta rivalutazione del coefficiente di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive - Lamentata irragionevolezza nonché lesione del principio di eguaglianza e del principio della finalita' rieducativa della pena - Non fondatezza della questione.
Testo
I criteri di ragguaglio per la conversione delle pene pecuniarie in pene detentive non sono estensibili alla conversione delle pene pecuniarie in sanzioni sostitutive per insolvibilità del condannato. E', pertanto, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede che la conversione della pena pecuniaria in lavoro sostitutivo abbia luogo ancora oggi in ragione di 50.000 per ogni giorno di lavoro, a nulla rilevando che la misura di conversione della pena pecuniaria in detentiva, originariamente stabilita in 25.000, sia stata successivamente elevata a 75.000 per ogni giorno di detenzione.
- Sul computo del coefficiente di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva, v. sentenza n. 440/1994.
M.R.
I criteri di ragguaglio per la conversione delle pene pecuniarie in pene detentive non sono estensibili alla conversione delle pene pecuniarie in sanzioni sostitutive per insolvibilità del condannato. E', pertanto, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede che la conversione della pena pecuniaria in lavoro sostitutivo abbia luogo ancora oggi in ragione di 50.000 per ogni giorno di lavoro, a nulla rilevando che la misura di conversione della pena pecuniaria in detentiva, originariamente stabilita in 25.000, sia stata successivamente elevata a 75.000 per ogni giorno di detenzione.
- Sul computo del coefficiente di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva, v. sentenza n. 440/1994.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 102
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte