Sentenza 30/2001 (ECLI:IT:COST:2001:30)
Massima numero 26043
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  25/01/2001;  Decisione del  25/01/2001
Deposito del 09/02/2001; Pubblicazione in G. U. 14/02/2001
Massime associate alla pronuncia:  26042  26044


Titolo
Reati e pene - Conversione delle pene - Conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato - Lavoro sostitutivo - Fissazione di un tetto massimo di durata - Lamentata irragionevolezza nonche' lesione del principio di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena - Richiesta di decisione additiva 'in malam partem' - Manifesta inammissibilita' della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui fissa un tetto massimo (sessanta giorni) alla durata del lavoro sostitutivo della pena pecuniaria. Così come prospettata, infatti, la questione condurrebbe ad un intervento additivo in 'malam partem', che si risolverebbe in un trattamento sfavorevole per il condannato insolvente, non consentito alla Corte costituzionale.

- Sulla necessità della previsione d'un tetto massimo per il lavoro sostitutivo, v. ordinanza n. 152/1992.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/11/1981  n. 689  art. 103  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte