Sentenza 30/2001 (ECLI:IT:COST:2001:30)
Massima numero 26044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  25/01/2001;  Decisione del  25/01/2001
Deposito del 09/02/2001; Pubblicazione in G. U. 14/02/2001
Massime associate alla pronuncia:  26042  26043


Titolo
Reati e pene - Conversione delle pene - Conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato - Lavoro sostitutivo - Possibilita' di superamento del limite massimo di durata, in caso di elevato importo della pena pecuniaria da convertire - Lamentata irragionevolezza con lesione del principio di eguaglianza e del principio della finalità rieducativa della pena - Questione sollevata in via subordinata - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale, proposta in via subordinata, dell'art. 103, comma terzo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui fissa nella misura di 50.000 al giorno il criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e misura alternativa del lavoro sostitutivo. Infatti, anche aderendo alla prospettazione del rimettente, la pena pecuniaria concretamente irrogata nel caso di specie era di entità tale da comportare comunque il superamento del tetto massimo di durata del lavoro sostitutivo, stabilito in sessanta giorni.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/11/1981  n. 689  art. 102  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte