Sentenza 30/2001 (ECLI:IT:COST:2001:30)
Massima numero 26044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
25/01/2001; Decisione del
25/01/2001
Deposito del 09/02/2001; Pubblicazione in G. U. 14/02/2001
Titolo
Reati e pene - Conversione delle pene - Conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato - Lavoro sostitutivo - Possibilita' di superamento del limite massimo di durata, in caso di elevato importo della pena pecuniaria da convertire - Lamentata irragionevolezza con lesione del principio di eguaglianza e del principio della finalità rieducativa della pena - Questione sollevata in via subordinata - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.
Reati e pene - Conversione delle pene - Conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato - Lavoro sostitutivo - Possibilita' di superamento del limite massimo di durata, in caso di elevato importo della pena pecuniaria da convertire - Lamentata irragionevolezza con lesione del principio di eguaglianza e del principio della finalità rieducativa della pena - Questione sollevata in via subordinata - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale, proposta in via subordinata, dell'art. 103, comma terzo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui fissa nella misura di 50.000 al giorno il criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e misura alternativa del lavoro sostitutivo. Infatti, anche aderendo alla prospettazione del rimettente, la pena pecuniaria concretamente irrogata nel caso di specie era di entità tale da comportare comunque il superamento del tetto massimo di durata del lavoro sostitutivo, stabilito in sessanta giorni.
M.R.
Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale, proposta in via subordinata, dell'art. 103, comma terzo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui fissa nella misura di 50.000 al giorno il criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e misura alternativa del lavoro sostitutivo. Infatti, anche aderendo alla prospettazione del rimettente, la pena pecuniaria concretamente irrogata nel caso di specie era di entità tale da comportare comunque il superamento del tetto massimo di durata del lavoro sostitutivo, stabilito in sessanta giorni.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 102
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte