Sentenza 31/2001 (ECLI:IT:COST:2001:31)
Massima numero 26045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
25/01/2001; Decisione del
25/01/2001
Deposito del 09/02/2001; Pubblicazione in G. U. 14/02/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Strade - Piste ciclabili - Caratteristiche tecniche - Determinazione mediante regolamento da emanarsi dal ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro dei trasporti - Ricorso in via principale della provincia autonoma di trento - Lamentata lesione delle competenze provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici e comunicazioni di interesse provinciale - Competenza finalizzata all'incolumità e alla sicurezza stradale, che supera la dimensione regionale - Non fondatezza della questione.
Strade - Piste ciclabili - Caratteristiche tecniche - Determinazione mediante regolamento da emanarsi dal ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro dei trasporti - Ricorso in via principale della provincia autonoma di trento - Lamentata lesione delle competenze provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici e comunicazioni di interesse provinciale - Competenza finalizzata all'incolumità e alla sicurezza stradale, che supera la dimensione regionale - Non fondatezza della questione.
Testo
La fissazione di 'standard' di sicurezza minimi per la circolazione dei veicoli e la predisposizione di misure atte a prevenire i sinistri stradali rientrano nella competenza dello Stato, in quanto le regole minime di tutela devono essere uguali per tutto il territorio nazionale. E' pertanto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, nella parte in cui demanda al ministro dei lavori pubblici il potere di fissare, di concerto con il ministro dei trasporti, le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.
- Sulla necessità che le norme di sicurezza siano uguali per tutto il territorio nazionale, v. sentenza n. 30/1998.
- Sulla delegabilità ad organi dell'esecutivo della fissazione di norme tecniche, v. sentenze n. 356/1994 e n. 483/1991.
M.R.
La fissazione di 'standard' di sicurezza minimi per la circolazione dei veicoli e la predisposizione di misure atte a prevenire i sinistri stradali rientrano nella competenza dello Stato, in quanto le regole minime di tutela devono essere uguali per tutto il territorio nazionale. E' pertanto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, nella parte in cui demanda al ministro dei lavori pubblici il potere di fissare, di concerto con il ministro dei trasporti, le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.
- Sulla necessità che le norme di sicurezza siano uguali per tutto il territorio nazionale, v. sentenza n. 30/1998.
- Sulla delegabilità ad organi dell'esecutivo della fissazione di norme tecniche, v. sentenze n. 356/1994 e n. 483/1991.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
legge
19/10/1998
n. 366
art. 7
co. 0
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte