Ordinanza 32/2001 (ECLI:IT:COST:2001:32)
Massima numero 26037
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  25/01/2001;  Decisione del  25/01/2001
Deposito del 09/02/2001; Pubblicazione in G. U. 14/02/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo civile - Mancata comparizione delle parti - Fissazione, da parte del giudice, di una nuova udienza - Cancellazione della causa dal ruolo solo in caso di mancata comparizione delle parti a tale successiva udienza - Lamentata lesione del principio di ragionevole durata del processo - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, il quale ha modificato il primo comma dell'art. 181 cod. proc. civ.. La previsione che nel processo civile, in caso di assenza delle parti costituite, il giudice fissi una nuova udienza entro 15 giorni dalla precedente, dandone avviso alle parti stesse, anziché cancellare immediatamente la causa dal ruolo, infatti, non è tale da rendere irragionevole la durata del processo.

- Per precedenti questioni di legittimità costituzionale della stessa norma v. ordinanza n. 7/1997.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  18/10/1995  n. 432  art. 4  co. 1

legge  20/12/1995  n. 534  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte