Sentenza 112/2022 (ECLI:IT:COST:2022:112)
Massima numero 44829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
05/04/2022; Decisione del
05/04/2022
Deposito del 09/05/2022; Pubblicazione in G. U. 11/05/2022
Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Interesse a ricorrere - Presupposti - Necessità di definire il corretto riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Utilità anche laddove sia ristretto o azzerato l'ambito temporale di applicazione delle norme impugnate. (Classif. 113005).
Giudizio costituzionale in via principale - Interesse a ricorrere - Presupposti - Necessità di definire il corretto riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Utilità anche laddove sia ristretto o azzerato l'ambito temporale di applicazione delle norme impugnate. (Classif. 113005).
Testo
Il sindacato di legittimità costituzionale attivato a seguito di un'impugnazione diretta, in quanto mira a definire il corretto riparto delle competenze fra Stato e Regione nelle materie indicate, in linea con la natura astratta del giudizio in via principale, non risulta inutilmente svolto anche allorquando l'ambito temporale di applicazione delle norme impugnate sia assai ristretto o azzerato. (Precedente: S. 24/2022 - mass. 44569).
Il sindacato di legittimità costituzionale attivato a seguito di un'impugnazione diretta, in quanto mira a definire il corretto riparto delle competenze fra Stato e Regione nelle materie indicate, in linea con la natura astratta del giudizio in via principale, non risulta inutilmente svolto anche allorquando l'ambito temporale di applicazione delle norme impugnate sia assai ristretto o azzerato. (Precedente: S. 24/2022 - mass. 44569).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte