Ordinanza 33/2001 (ECLI:IT:COST:2001:33)
Massima numero 26038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
25/01/2001; Decisione del
25/01/2001
Deposito del 09/02/2001; Pubblicazione in G. U. 14/02/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Applicabilità della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Asserito eccesso di delega nonche' lamentata lesione dei principi di tassativita' e legalita' degli illeciti, di personalità della pena e del canone di ragionevolezza e proporzionalita' delle sanzioni - Manifesta infondatezza della questione.
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Applicabilità della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Asserito eccesso di delega nonche' lamentata lesione dei principi di tassativita' e legalita' degli illeciti, di personalità della pena e del canone di ragionevolezza e proporzionalita' delle sanzioni - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. La norma impugnata, nel prevedere il fermo amministrativo del veicolo condotto da persona la cui patente di guida sia scaduta, anche se il veicolo non sia di proprietà del conducente (e salvi, ovviamente, i casi di circolazione 'prohibente domino'), non viola infatti la legge delega (nella quale il termine "sequestro" è usato in senso generico, quale sanzione accessoria implicante la perdita della disponibilità del veicolo); né l'art. 25 Cost., posto che la responsabilità del proprietario del veicolo per le infrazioni commesse con tale mezzo costituisce un principio generale in materia; né l'art. 3 Cost., poichè la sanzione amministrativa del fermo del veicolo per chi guidi con patente scaduta non è irragionevole né sproporzionata.
- Sulla inapplicabilità dell'art. 27 Cost. alle sanzioni amministrative, v. ordinanza n. 159/1994.
- Sulla discrezionalità legislativa in tema di misure delle sanzioni, v. sentenze n. 217/1996, n. 313/1995; ordinanza n. 190/1997.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. La norma impugnata, nel prevedere il fermo amministrativo del veicolo condotto da persona la cui patente di guida sia scaduta, anche se il veicolo non sia di proprietà del conducente (e salvi, ovviamente, i casi di circolazione 'prohibente domino'), non viola infatti la legge delega (nella quale il termine "sequestro" è usato in senso generico, quale sanzione accessoria implicante la perdita della disponibilità del veicolo); né l'art. 25 Cost., posto che la responsabilità del proprietario del veicolo per le infrazioni commesse con tale mezzo costituisce un principio generale in materia; né l'art. 3 Cost., poichè la sanzione amministrativa del fermo del veicolo per chi guidi con patente scaduta non è irragionevole né sproporzionata.
- Sulla inapplicabilità dell'art. 27 Cost. alle sanzioni amministrative, v. ordinanza n. 159/1994.
- Sulla discrezionalità legislativa in tema di misure delle sanzioni, v. sentenze n. 217/1996, n. 313/1995; ordinanza n. 190/1997.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co. 7
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 19
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 25/06/1999
n. 205
art. 5 lettera d