Ordinanza 34/2001 (ECLI:IT:COST:2001:34)
Massima numero 26039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  25/01/2001;  Decisione del  25/01/2001
Deposito del 09/02/2001; Pubblicazione in G. U. 14/02/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Servizio militare - Reato militare di diserzione - Successivo rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Punibilità per entrambi i reati - Lamentata irragionevolezza con lesione del principio di eguaglianza (in relazione a quanto previsto in caso di rifiuto del servizio prima di assumerlo per motivi di coscienza) e ritenuto contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena - Questione sollevata in via ipotetica - Manifesta inammissibilita'.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998 n. 230, nella parte in cui non impedirebbe la possibilità di una cumulabilità di condanne a carico di chi, dopo avere commesso il reato di diserzione (ex art. 148 cod. pen. mil. pace), rifiuti il servizio di leva per motivi di coscienza, commettendo così il reato previsto dall'art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Infatti il problema di una duplice irrogazione della pena per i medesimi fatti potrebbe sorgere soltanto quando vi sia stata già una prima condanna per uno dei due reati sopra indicati, il che non è accaduto nel caso di specie, con la conseguenza che la questione come sollevata dal giudice rimettente si presenta ipotetica e perciò inammissibile.

- Sulla inammissibilità di questioni sollevate in via ipotetica, v. ordinanze n. 237/1999, n. 459/1998, n. 165/1998, n. 34/1998; nonché la sentenza n. 336/1995.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

legge  08/07/1998  n. 230  art. 14  co. 2

codice penale militare di pace    n. 0  art. 148  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte