Ordinanza 35/2001 (ECLI:IT:COST:2001:35)
Massima numero 26040
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
25/01/2001; Decisione del
25/01/2001
Deposito del 09/02/2001; Pubblicazione in G. U. 14/02/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati militari - Diserzione - Commissione del reato per motivi non riconducibili all'obiezione di coscienza - Militare già condannato a pena di durata uguale al servizio ancora da svolgere - Mancata esclusione della possibilita' di subire piu' di una condanna - Lamentata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il rifiuto del servizio per motivi di coscienza con violazione del principio di finalità rieducativa delle pene - Manifesta infondatezza della questione.
Reati militari - Diserzione - Commissione del reato per motivi non riconducibili all'obiezione di coscienza - Militare già condannato a pena di durata uguale al servizio ancora da svolgere - Mancata esclusione della possibilita' di subire piu' di una condanna - Lamentata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il rifiuto del servizio per motivi di coscienza con violazione del principio di finalità rieducativa delle pene - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale militare di pace, nella parte in cui consentirebbe più di una condanna per il militare già condannato a pena di durata uguale al servizio militare ancora da svolgere. Il giudice rimettente, infatti, muove dall'erronea premessa secondo cui l'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (norma che esonera dal servizio militare chi abbia espiato la pena nella misura ivi stabilita) non sia applicabile a tutti i reati consistenti nel rifiuto del servizio militare, non sorretto da motivi di coscienza.
- Sulla inammissibilità della c.d. "spirale delle condanne" per i reati di rifiuto del servizio militare, si veda la sentenza n. 43/1997.
- Sulla portata e sulla inutilizzabilità quale 'tertium comparationis' dell'art. 14 della legge n. 230 del 1998, si vedano le sentenze n. 223/2000 e n. 224/2000, e l'ordinanza n. 513/2000.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale militare di pace, nella parte in cui consentirebbe più di una condanna per il militare già condannato a pena di durata uguale al servizio militare ancora da svolgere. Il giudice rimettente, infatti, muove dall'erronea premessa secondo cui l'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (norma che esonera dal servizio militare chi abbia espiato la pena nella misura ivi stabilita) non sia applicabile a tutti i reati consistenti nel rifiuto del servizio militare, non sorretto da motivi di coscienza.
- Sulla inammissibilità della c.d. "spirale delle condanne" per i reati di rifiuto del servizio militare, si veda la sentenza n. 43/1997.
- Sulla portata e sulla inutilizzabilità quale 'tertium comparationis' dell'art. 14 della legge n. 230 del 1998, si vedano le sentenze n. 223/2000 e n. 224/2000, e l'ordinanza n. 513/2000.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice penale militare di pace
n. 0
art. 148
co. 0
legge
15/12/1972
n. 772
art. 8
co. 2
legge
15/12/1972
n. 772
art. 8
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte