Ordinanza 37/2001 (ECLI:IT:COST:2001:37)
Massima numero 26046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
05/02/2001; Decisione del
05/02/2001
Deposito del 14/02/2001; Pubblicazione in G. U. 21/02/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Conflitto di competenza - Rinvio degli atti al giudice di primo grado, con decisione del giudice d'appello per ritenuta nullità verificatasi nel giudizio di primo grado - Preclusione, secondo il diritto vivente, per il giudice di primo grado, di sollevare il conflitto in caso di dissenso dalla decisione - Lamentata violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge e del principio di ragionevole durata del processo - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Conflitto di competenza - Rinvio degli atti al giudice di primo grado, con decisione del giudice d'appello per ritenuta nullità verificatasi nel giudizio di primo grado - Preclusione, secondo il diritto vivente, per il giudice di primo grado, di sollevare il conflitto in caso di dissenso dalla decisione - Lamentata violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge e del principio di ragionevole durata del processo - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentirebbe al giudice di primo grado di sollevare conflitto di competenza, ove ritenga erronea la decisione con la quale il giudice di appello, rilevata una nullità processuale, abbia rinviato gli atti al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio. Infatti, se da un lato la decisione del giudice di grado superiore non può mai vincolare l'autonomia e l'indipendenza del giudice di primo grado, dall'altro l'intervento additivo sollecitato dal giudice rimettente si risolverebbe nell'introduzione di una sorta di impugnazione, da parte del giudice di primo grado, della decisione del giudice di grado superiore; nè l'impossibilità di sollevare conflitto, in sè considerata, collide con l'art. 111 Cost., in quanto il conflitto non è necessariamente uno strumento acceleratorio del processo.
- Sulla reciproca indipendenza tra giudici di grado diverso, v. sentenza n. 112/1994; ordinanze n. 241/1991, n. 83/1994.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentirebbe al giudice di primo grado di sollevare conflitto di competenza, ove ritenga erronea la decisione con la quale il giudice di appello, rilevata una nullità processuale, abbia rinviato gli atti al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio. Infatti, se da un lato la decisione del giudice di grado superiore non può mai vincolare l'autonomia e l'indipendenza del giudice di primo grado, dall'altro l'intervento additivo sollecitato dal giudice rimettente si risolverebbe nell'introduzione di una sorta di impugnazione, da parte del giudice di primo grado, della decisione del giudice di grado superiore; nè l'impossibilità di sollevare conflitto, in sè considerata, collide con l'art. 111 Cost., in quanto il conflitto non è necessariamente uno strumento acceleratorio del processo.
- Sulla reciproca indipendenza tra giudici di grado diverso, v. sentenza n. 112/1994; ordinanze n. 241/1991, n. 83/1994.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 28
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte