Ordinanza 40/2001 (ECLI:IT:COST:2001:40)
Massima numero 26050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  05/02/2001;  Decisione del  05/02/2001
Deposito del 14/02/2001; Pubblicazione in G. U. 21/02/2001
Massime associate alla pronuncia:  26049  26051  26052  26053


Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Autonoma facoltà del pubblico ministero di formulare richieste di prova e di interrogare e far interrogare, davanti al giudice, le persone che rendono dichiarazioni a carico dell'imputato - Mancata previsione - Intervenuta modifica del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 441 del codice di procedura penale, nella parte in cui non attribuisce al pubblico ministero l'autonoma facoltà di formulare istanze istruttorie, nè quella di interrogare la persona che renda dichiarazioni a carico dell'imputato, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione pur dopo l'approvazione del decreto legge 24 novembre 2000 n. 341 (convertito dalla legge 19 gennaio 2001 n. 4), il quale ha espressamente previsto che nei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, quando sia applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, l'imputato possa revocare l'istanza di giudizio abbreviato, ed il giudizio prosegua nelle forme del rito ordinario.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale 1930    n. 0  art. 441  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 3

Altri parametri e norme interposte