Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Estensione della questione di legittimità costituzionale della norma impugnata a quella sopravvenuta - Impossibilità, quando l'accoglimento garantisce già l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente e quando la modifica abbia carattere sostanziale. (Classif. 111012).
Non si può estendere la questione di legittimità costituzionale alla disposizione sopravvenuta qualora l'accoglimento della questione relativa a quella impugnata in via principale soddisfi l'esigenza di tutela giurisdizionale del ricorrente, perché l'eventuale accoglimento del ricorso priverebbe di oggetto la disposizione modificativa. (Precedenti: S. 44/2018 - mass. 39911; S. 44/2014 - mass. 37728).
Si può estendere la questione di legittimità costituzionale della disposizione impugnata in via principale alle disposizioni sopravvenute quando si tratti di modifica marginale, ossia le seconde non mutino il contenuto precettivo della prima. Qualora, invece, la modifica presenti carattere sostanziale, l'estensione ad essa della questione - oltre ad incidere sul principio del contraddittorio e su quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - determinerebbe un'impropria sostituzione della valutazione dell'organo politico competente a deliberare il ricorso. (Precedenti: S. 178/2020 - mass. 43042; S. 20/2020 - mass. 42954; S. 141/2016 - mass. 38916; S. 65/2016 - mass. 38797).