Sentenza 112/2022 (ECLI:IT:COST:2022:112)
Massima numero 44830
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  05/04/2022;  Decisione del  05/04/2022
Deposito del 09/05/2022; Pubblicazione in G. U. 11/05/2022
Massime associate alla pronuncia:  44829  44831  44832  44833  44834


Titolo
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Estensione della questione di legittimità costituzionale della norma impugnata a quella sopravvenuta - Impossibilità, quando l'accoglimento garantisce già l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente e quando la modifica abbia carattere sostanziale. (Classif. 111012).

Testo

Non si può estendere la questione di legittimità costituzionale alla disposizione sopravvenuta qualora l'accoglimento della questione relativa a quella impugnata in via principale soddisfi l'esigenza di tutela giurisdizionale del ricorrente, perché l'eventuale accoglimento del ricorso priverebbe di oggetto la disposizione modificativa. (Precedenti: S. 44/2018 - mass. 39911; S. 44/2014 - mass. 37728).


Si può estendere la questione di legittimità costituzionale della disposizione impugnata in via principale alle disposizioni sopravvenute quando si tratti di modifica marginale, ossia le seconde non mutino il contenuto precettivo della prima. Qualora, invece, la modifica presenti carattere sostanziale, l'estensione ad essa della questione - oltre ad incidere sul principio del contraddittorio e su quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - determinerebbe un'impropria sostituzione della valutazione dell'organo politico competente a deliberare il ricorso. (Precedenti: S. 178/2020 - mass. 43042; S. 20/2020 - mass. 42954; S. 141/2016 - mass. 38916; S. 65/2016 - mass. 38797).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte