Ordinanza 40/2001 (ECLI:IT:COST:2001:40)
Massima numero 26052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  05/02/2001;  Decisione del  05/02/2001
Deposito del 14/02/2001; Pubblicazione in G. U. 21/02/2001
Massime associate alla pronuncia:  26049  26050  26051  26053


Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta dell'imputato - Processi per delitti punibili con l'ergastolo - Ritenuta sottrazione automatica al giudice naturale precostituito per legge, con applicazione di una pena diversa da quella edittale - Intervenuta modifica del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 4, del codice di procedura penale, per avere ammesso il rito abbreviato anche nei casi di reati puniti con l'ergastolo, sottraendo così l'imputato al suo giudice naturale, cioè la Corte d'assise, affinchè valuti la perdurante rilevanza della questione pur dopo l'approvazione del decreto legge 24 novembre 2000 n. 341 (convertito dalla legge 19 gennaio 2001 n. 4), il quale ha espressamente previsto che nei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, quando sia applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, l'imputato possa revocare l'istanza di giudizio abbreviato, ed il giudizio prosegua nelle forme del rito ordinario.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale 1930    n. 0  art. 438  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 102  co. 3

Altri parametri e norme interposte