Ordinanza 41/2001 (ECLI:IT:COST:2001:41)
Massima numero 26054
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
05/02/2001; Decisione del
05/02/2001
Deposito del 14/02/2001; Pubblicazione in G. U. 21/02/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Finanza pubblica - Nuove entrate riservate all'erario statale - Sottrazione alla regione siciliana di quote di gettito tributario incluse tra le nuove entrate - Ricorso della regione siciliana per conflitto di attribuzione - Sospensione dell'atto impugnato, in pendenza del giudizio.
Finanza pubblica - Nuove entrate riservate all'erario statale - Sottrazione alla regione siciliana di quote di gettito tributario incluse tra le nuove entrate - Ricorso della regione siciliana per conflitto di attribuzione - Sospensione dell'atto impugnato, in pendenza del giudizio.
Testo
E' sospesa l'esecuzione del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 23 dicembre 1997, impugnato dalla Regione Siciliana perchè ritenuto lesivo delle proprie attribuzioni in materia finanziaria e, in particolare, per averle sottratto quote di gettito tributario di sua spettanza. Sussistono, infatti, le gravi ragioni che giustificano la sospensione, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in pendenza del giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana: tanto, in considerazione sia dell'operatività del decreto estesa anche alle riscossioni di tributi per gli anni 2000 e seguenti, sia del pregiudizio finanziario lamentato dalla ricorrente e sia della sospensione del giudizio per conflitto a seguito dell'autorimessione di pregiudiziale questione di legittimità costituzionale.
E' sospesa l'esecuzione del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 23 dicembre 1997, impugnato dalla Regione Siciliana perchè ritenuto lesivo delle proprie attribuzioni in materia finanziaria e, in particolare, per averle sottratto quote di gettito tributario di sua spettanza. Sussistono, infatti, le gravi ragioni che giustificano la sospensione, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in pendenza del giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana: tanto, in considerazione sia dell'operatività del decreto estesa anche alle riscossioni di tributi per gli anni 2000 e seguenti, sia del pregiudizio finanziario lamentato dalla ricorrente e sia della sospensione del giudizio per conflitto a seguito dell'autorimessione di pregiudiziale questione di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Ministro delle finanze
23/12/1997
n. 0
art. 0
co. 0
decreto del Ministro del tesoro
23/12/1997
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2
legge 11/03/1953
n. 87
art. 40
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 28